Statuto sociale

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dell’11 maggio 2022.

 

Art.1  Costituzione

È costituita tra le Gallerie e le Associazioni culturali che operano nel settore dell’arte moderna e contemporanea e che esercitano l’attività di esposizione, promozione e/o vendita al pubblico di opere d'arte da collocarsi nell’ambito suddetto, l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna Contemporanea (in forma abbreviata: A.N.G.A.M.C.), al fine di garantire la rappresentanza unitaria della categoria.

Condizione essenziale per conseguire e/o conservare il rapporto associativo è l’effettivo svolgimento dell’attività di esposizione, promozione e/o vendita al pubblico di opere d'arte moderna e contemporanea.

La Sede dell'A.N.G.A.M.C. è in Milano.

L’organo amministrativo è competente a decidere il trasferimento della sede sociale all’interno del territorio comunale.

In relazione ai propri fini istituzionali, l'A.N.G.A.M.C. può aderire ad enti od organizzazioni di carattere nazionale, comunitario o internazionale.

L'A.N.G.A.M.C. è apolitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata.

L'A.N.G.A.M.C. in campo internazionale riconosce le regole di comportamento elaborate dalla F.E.A.G.A. (Federation of European Art Galleries Associations) e le estende ai suoi associati, i quali sono tenuti ad osservare, in ambito nazionale ed internazionale, tali linee direttrici unitarie per la tutela della serietà del loro lavoro nel settore dell'arte moderna e contemporanea.

 

Art.2  Scopi

L'A.N.G.A.M.C. ha lo scopo di rappresentare e tutelare, in tutte le sedi, gli interessi morali, economici, sociali e culturali di categoria. A tali fini l'Associazione:

 

Art.3  Soci

Aderiscono, con l'iscrizione all'A.N.G.A.M.C., le Gallerie e le Associazioni culturali di cui all'art.1 che, munite delle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione, esercitano nel settore specifico la propria attività in locali regolarmente aperti al pubblico per l’esposizione, la promozione e/o la vendita di opere d’arte moderna e contemporanea.

Non è consentita l’iscrizione alle case d’asta e alle organizzazioni di televendita.

La domanda di iscrizione all'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, corredata dalla documentazione dell'attività svolta negli ultimi dodici mesi, deve essere sottoscritta da due associati, che si rendono garanti dell'onorabilità e della professionalità del candidato.

Il Consiglio direttivo esamina e delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e provvede ad istruire un controllo formale per appurare se quanto in essa scritto corrisponde a verità. Inoltre, prima dell'iscrizione definitiva del candidato nel libro degli associati, può richiedere un incontro con lo stesso e/o una relazione scritta da parte degli associati che lo hanno presentato.

Il candidato, la cui domanda d’iscrizione all’Associazione risultasse respinta dal Consiglio direttivo, può ripresentarla solo dopo dodici mesi dalla data del precedente esame da parte del Consiglio stesso.

La domanda di iscrizione presuppone la piena conoscenza ed implica l'incondizionata accettazione delle norme del presente Statuto.

Gli aderenti si impegnano altresì all'osservanza delle deliberazioni e degli impegni legittimamente presi dagli Organi sociali. Tale obbligo non viene meno anche quando si tratti di deliberazioni o impegni intesi a regolare in modo uniforme rapporti di carattere strettamente economico. Gli associati devono inoltre astenersi da ogni iniziativa in contrasto con l'azione intrapresa dagli Organi sociali per la tutela degli interessi comuni.

L'associato non può far parte di associazioni, enti, organi collegiali di istituzioni pubbliche o private le cui finalità siano in contrasto con le indicazioni contenute nel presente Statuto. Parimenti l'associato non può prendere iniziative pubbliche, tali da ledere il prestigio degli altri associati oppure dell'Associazione stessa. Se un associato che ricopre cariche sociali viene invitato a far parte, anche a titolo personale, di associazioni, enti, organi collegiali di istituzioni pubbliche o private le cui finalità potrebbero essere motivo di contrasto con i fini dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio direttivo e riaverne l'eventuale approvazione o l'invito a rinunciare a tale incarico.

La determinazione del contributo associativo annuo è demandata all'Assemblea ordinaria che delibera al riguardo su proposta del Consiglio direttivo, ma quest'ultimo, in caso di necessità, può direttamente deliberare in materia, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria, alla sua prima riunione successiva alla delibera stessa.

L'associato è tenuto al puntuale pagamento dei contributi sociali entro il primo bimestre dell'anno. La morosità protratta per oltre due mesi comporta la risoluzione del rapporto associativo secondo quanto infra specificato.

L'associato potrà esercitare i suoi diritti soltanto se si troverà perfettamente in regola con il pagamento delle quote associative.

Non possono essere associati: gli interdetti, gli inabili ed i colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Il rapporto associativo sarà risolto di diritto nei confronti di:

La risoluzione del rapporto associativo verrà dichiarata secondo quanto previsto dal successivo Art. 9.

La risoluzione del rapporto associativo in capo ad uno o più soggetti non comporta lo scioglimento dell'Associazione, che continua ad esistere fra gli altri associati.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione; il socio che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

I membri receduti, quelli per i quali si sia verificata una causa di risoluzione del rapporto associativo e gli eredi ed i rappresentanti dei membri deceduti sono comunque tenuti al pagamento delle quote associative anche in relazione all'anno in corso al momento in cui si sia verificato lo scioglimento del rapporto associativo.

Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

 

Art.4  Ordinamento

Sono organi dell'Associazione:

 

Art.5  Assemblee

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea è convocata o dal Presidente o dal Consiglio direttivo o a richiesta di almeno un quinto degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio in regola con il pagamento delle quote associative, o da un collaboratore presente nel proprio organico come risultante sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal socio nella stessa delega.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o tramite posta elettronica, da inviarsi a ciascun associato almeno dieci giorni prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, da inviarsi con gli stessi mezzi almeno cinque giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione.

È espressamente consentito che l’Assemblea (ordinaria o straordinaria) si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

Verificatisi i suddetti requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

È espressamente conferita al Consiglio direttivo la facoltà di individuare liberamente, di volta in volta, la piattaforma digitale mediante la quale l’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati dovrà svolgersi e/o gli accorgimenti di natura tecnica da adottare al fine di garantire il corretto svolgimento dell’Assemblea e la segretezza del voto, laddove previsto, restando in ogni caso inteso che l’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati dovrà svolgersi in conformità con le disposizioni del presente Statuto previste per le riunioni dell’Assemblea, per quanto applicabili.

È altresì conferita al Consiglio direttivo la facoltà di approvare un regolamento che contenga la disciplina di dettaglio del funzionamento dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati in conformità con le disposizioni del presente Statuto.

Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono indicati dall'Organo che delibera la convocazione o da chi ne fa richiesta. Le deliberazioni liberamente assunte in Assemblea vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera col voto palese. Per le deliberazioni concernenti persone o per le elezioni delle cariche sociali l'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso le deliberazioni si intendono respinte.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, da uno dei Vice Presidenti o da un componente del Consiglio direttivo in carica, di volta in volta designati a tale incarico con decisione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente può essere coadiuvato da due scrutatori eletti dall'Assemblea.

Funge da Segretario il Segretario dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L’Assemblea ordinaria è valida: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Essa, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

L’Assemblea ordinaria delibera:

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti che comportano modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è valida: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 30% degli associati e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

 

 

Art.6  Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei soci, e dai Delegati territoriali, che sono membri di diritto secondo le modalità stabilite all’Art.14.

Il Consiglio direttivo può cooptare, tra gli associati, da uno a tre Consiglieri, che dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Possono essere candidati ed eletti alla carica di Consiglieri solo:

Nel caso in cui l’ente giuridico associato cessi di essere socio dell’Associazione, la persona fisica socia di o associata a quest’ultimo ed eventualmente indicata ed eletta come Consigliere decadrà automaticamente dalla propria carica di Consigliere.

Nel caso in cui la persona fisica eventualmente indicata da un ente giuridico associato ed eletta come Consigliere cessi di essere legata all’ente, decadrà automaticamente dalla propria carica di Consigliere (senza che ciò comporti alcuna conseguenza sul vincolo associativo dell’ente giuridico associato).

I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ciascun candidato aspirante Consigliere dovrà presentare, a mezzo raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.), alla segreteria dell’Associazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, la propria candidatura (nel caso di persona fisica indicata da un ente giuridico associato, la candidatura dovrà essere corredata da tale indicazione formulata per iscritto e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente giuridico associato).

La segreteria provvede a comunicare agli associati mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o tramite posta elettronica, con almeno 45 giorni di anticipo, la data di convocazione dell’Assemblea per l’elezione delle cariche, al fine di consentire agli associati di presentare la propria candidatura in tempo utile. L’elenco dei nominativi degli associati che hanno presentato la propria candidatura deve essere allegato alla convocazione dell’Assemblea elettiva, effettuata nei termini e con le modalità di cui all’art.5.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad esprimere fino a sette preferenze.

Risulteranno eletti i sette candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati, si intende eletto in primo luogo il più anziano di età; i restanti candidati occuperanno gli eventuali posti residui in ordine decrescente di età.

In caso di mancata copertura dei sette posti a disposizione, il Consiglio direttivo in carica dovrà provvedere a convocare entro due mesi una nuova Assemblea per la copertura dei posti rimasti vacanti. Si adotteranno le medesime modalità procedurali previste nei precedenti paragrafi del presente articolo.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i nuovi membri a partire dal primo degli associati non eletti.

Se viene a cessare l’intero Consiglio direttivo, il Presidente o, in sua mancanza, il Vice Presidente più anziano, provvederà a convocare tempestivamente l’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo, eseguendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e due Vice Presidenti.

È compito del Consiglio direttivo curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e di ogni altro provvedimento inteso al raggiungimento degli scopi sociali nell'interesse della categoria.

Specificatamente il Consiglio direttivo:

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, oppure ogniqualvolta lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, deve essere inviato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o tramite posta elettronica agli interessati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione con gli stessi mezzi con preavviso di almeno 48 ore.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in forma totalitaria, anche se non convocato, quando ad esso partecipano tutti gli amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza e sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È espressamente consentito che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante audio e video conferenza, a condizione che tutti i presenti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla discussione sui punti all’ordine del giorno, e con la precisazione che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria in accordo al punto precedente) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatisi i suddetti requisiti, l’adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il segretario dell’adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 7 (sette) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Salvo il caso di votazione di cui al comma seguente, a parità di voti prevale la deliberazione votata dal Presidente.

La votazione per la nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Tesoriere deve essere fatta a scrutinio segreto.

 

Art.7  Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in ogni stato e grado del procedimento, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e, all'occorrenza, arbitri e ne ha la firma che può delegare a terzi. Pertanto può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente compie gli atti relativi all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza assume le iniziative necessarie sostituendosi al Consiglio direttivo, cui riferisce in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato.

Nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente più anziano.

L'incarico di Presidente non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

La carica di Presidente dell’Associazione è incompatibile con la carica di Delegato territoriale.

 

Art.8  Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri viene eletto dall'Assemblea ordinaria e convocato dal Consiglio direttivo o dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Esso è presieduto da un avvocato ed è formato dal Presidente dell'Associazione in qualità di relatore e da tre associati che esercitino in via continuativa da almeno dieci anni e che siano di specchiata moralità.

È compito del Collegio dei probiviri intervenire allo scopo di reprimere gravi infrazioni, abusi, scorrettezze, violazioni del codice di deontologia dell'Associazione o turbativa elettorale, e di comporre vertenze tra associati, delle quali sia venuto a conoscenza a seguito di segnalazione del Consiglio direttivo.

Il Collegio delibera con le modalità di cui ai commi che seguono, applicando le relative sanzioni. Almeno 5 giorni prima di quello previsto per la riunione del Collegio dei probiviri l’associato dovrà essere convocato con raccomandata A.R. e lo stesso dovrà essere ascoltato nel corso di tale riunione consentendogli l'eventuale produzione di una difesa scritta. I provvedimenti del Collegio dei probiviri vengono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, devono essere redatti in forma scritta e brevemente motivati.

Le sanzioni previste sono:

La radiazione può essere pronunziata per motivi particolarmente gravi e così in via esemplificativa ma non tassativa:

Il Collegio dei probiviri, verificata l'esistenza di una circostanza che legittima la risoluzione del rapporto associativo in capo ad un associato, è competente a pronunziare la deliberazione declaratoria di detta risoluzione ed a notificarla all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

 

Art.9  Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri: due effettivi e uno supplente nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio assolve funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea in sede di convocazione ordinaria.

Nomina nel proprio seno il Presidente che deve essere scelto fra i membri effettivi.

 

Art.10  Commissione peritale

La Commissione peritale viene istituita dal Consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'Art.6 del presente Statuto. È composta da tre membri, oltre i consulenti che di volta in volta vengono nominati dal Consiglio direttivo, tutti scelti fra coloro che hanno dimostrato spiccate attitudini e capacità di giudicare sull'autenticità delle opere di artisti indicati in un apposito elenco elaborato dal Consiglio direttivo.

La Commissione peritale resta in carica quattro anni e viene rinnovata contestualmente al rinnovo del Consiglio direttivo. Il regolamento di attuazione della Commissione peritale viene elaborato e votato dal Consiglio direttivo. Le eventuali modifiche allo stesso regolamento possono essere effettuate dal Consiglio direttivo, dopo una riunione allargata alla Commissione stessa. Alla Commissione peritale possono far ricorso sia le Gallerie o Associazioni culturali associate in regola con il pagamento delle quote associative che terzi estranei all'Associazione stessa.

La Commissione peritale è convocata e presieduta dal Presidente, il quale, pur non avendo diritto al voto, controlla la liceità dei lavori, ne stabilisce l'iter, vigila sulla stretta osservanza del regolamento. È anche delegato alla firma delle perizie che può rifiutare di apporre nel caso verificasse una irregolarità dei lavori della Commissione.

I corrispettivi percepiti per l'esame peritale verranno destinati a compensare le spese sostenute dalla Commissione ed eventuali eccedenze verranno destinate ad integrare le fonti economiche dell'Associazione, strumentali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa indicati nel presente Statuto.

 

Art.11  Segretario e Tesoriere

La funzione di Segretario è affidata a persona designata dal Consiglio direttivo. Gli emolumenti del Segretario vengono determinati dal Consiglio.

Il Segretario partecipa ai lavori delle Assemblee e del Consiglio direttivo, nonché del Comitato esecutivo, con compiti consultivi. Egli mantiene i rapporti con gli associati e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, in conformità alle istruzioni impartite.

La funzione di Tesoriere è affidata a persona designata dal Consiglio direttivo, esterna al Consiglio stesso e scelta tra gli associati. Al Tesoriere non spettano emolumenti. All'atto della nomina il Consiglio direttivo determina le funzioni del Tesoriere attribuendogli i relativi poteri.

Il Tesoriere partecipa ai lavori del Consiglio direttivo, con compiti consultivi e senza diritto di voto.

 

Art.12  Cariche sociali

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni dalla data della sua elezione.

Con la cessazione del Consiglio direttivo cessa anche il Presidente.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulta assente ingiustificato decade dalla carica.

Il Collegio dei probiviri dura in carica quattro anni dalla data della sua elezione.

Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni dalla data della sua elezione.

Tutte le cariche dell'Associazione non sono retribuite.

L'erogazione di somme a copertura delle spese sostenute dagli associati che ricoprono cariche sociali deve essere preventivamente autorizzata e successivamente approvata dal Consiglio direttivo.

Non sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano subito provvedimenti disciplinari di cui all'Art.8.

 

Art.13  Patrimonio - Amministrazione - Bilanci

Il fondo comune sociale è formato:

All'inizio di ogni esercizio sociale dovrà essere presentato al Consiglio direttivo, a cura del Presidente dell'Associazione, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

Di ogni variazione patrimoniale, a qualsiasi causa dovuta, il Consiglio direttivo dovrà essere immediatamente informato alla prima riunione. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio economico e finanziario consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o Ì lasciti ricevuti e le altre entrate e spese, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi dì gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina del/dei liquidatori, determinandone i poteri.

I soci non hanno alcun diritto al rimborso dei contributi versati né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.14 Delegati territoriali

Con delibera del Consiglio direttivo, l'Associazione può prevedere l'istituzione di Delegati territoriali.

In ciascuna zona territoriale predeterminata dal presente Statuto, il Delegato territoriale viene nominato dagli associati di ogni zona territoriale composta da almeno 12 soci, secondo le modalità dagli stessi stabilite. Con analoga procedura verrà determinata la sede di ogni Delegazione.

I Delegati così nominati durano in carica quattro anni.

Ciascuna Delegazione territoriale sarà rappresentata all’interno del Consiglio direttivo dal proprio Delegato.

Le zone territoriali sono attualmente sette e precisamente le seguenti:

I Delegati territoriali hanno la rappresentanza dell'A.N.G.A.M.C., ciascuno nel proprio territorio, con possibilità di iniziativa circa progetti e collaborazioni con istituzioni pubbliche e/o private e con Gallerie o Associazioni culturali del proprio territorio.

I Delegati territoriali non avranno alcun potere di amministrazione e in particolare non potranno in alcun modo assumere obbligazioni che impegnino giuridicamente, economicamente o moralmente l'Associazione. Ogni spesa relativa alle iniziative che i Delegati territoriali intraprenderanno sarà esclusivamente a carico della Delegazione territoriale dal medesimo rappresentata.

Ogni iniziativa dei Delegati territoriali dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio direttivo il quale potrà esprimere sull'iniziativa stessa un parere meramente consultivo, che non vincola in nessun modo né il Consiglio direttivo stesso né l'Associazione.

I progetti intrapresi dai Delegati territoriali non potranno comunque essere in contrasto con le finalità perseguite dall’Associazione. Le iniziative eventualmente contrastanti con gli scopi dell’Associazione saranno prese in esame dal Consiglio direttivo per gli opportuni provvedimenti.

Gli associati appartenenti a ciascuna Delegazione territoriale potranno riunirsi in Assemblee speciali proprie, al fine di determinare le iniziative circa progetti e collaborazioni con istituzioni pubbliche e/o private e con Gallerie o Associazioni culturali del proprio territorio, che non potranno comunque essere in contrasto con le finalità perseguite dall’Associazione, e dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio direttivo il quale potrà esprimere sull'iniziativa stessa un parere meramente consultivo. Tali Assemblee potranno svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste nell’articolo 5.

 

Art.15  Marchio di qualificazione

L'associato in regola con i pagamenti delle quote sociali ha diritto di esporre alla vista del pubblico il contrassegno comprovante la sua appartenenza all'Associazione.

Tale contrassegno costituisce il marchio di qualificazione e verrà rinnovato di anno in anno.

Il socio che cessa di essere tale è tenuto a restituirlo all'Associazione.

 

Art.16  Socio Onorario - Presidente Onorario

È prevista la nomina a socio onorario di personalità del mondo della cultura e dell'arte, anche non appartenenti alla categoria, che abbiano contribuito in modo particolare al raggiungimento delle finalità perseguite dagli scopi istitutivi dell'Associazione.

I soci onorari non assumono particolari impegni nei confronti dell'Associazione e non hanno diritto al voto.

È altresì prevista la possibilità di nominare un Presidente Onorario, che avrà facoltà di intervenire senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio direttivo.

Le nomine di cui sopra saranno deliberate a scrutinio segreto dall'Assemblea straordinaria e, in deroga all'art.5 dello Statuto, soltanto a maggioranza assoluta dei voti degli associati.